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Comunione o separazione dei beni??

COMUNIONE

Si instaura tra i coniugi per il solo fatto del matrimonio, dal momento della celebrazione;
quindi non va esplicitamente dichiarato, ma può sorgere anche successivamente, se i coniugi che hanno optato per la separazione decidono, con apposita convenzione (atto pubblico), di passare alla comunione. Non è universale, perché ne sono escluse varie categorie di beni; è vincolata, nel senso che ciascun coniuge perde rispetto ai beni oggetto e della comunione la sua autonomia, sicchè non può acquistare un bene esclusivamente per sé (salvo eccezioni previste dalla legge), non può disporre da solo dei beni comuni, non può acquistare beni a quote disuguali con l’altro coniuge,non si limita alla contitolarità di titoli di godimento, ma si estende all’acquisto di nuovi beni o all’assunzione di obbligazioni, e può comprendere la titolarità di diritti di credito.

I vantaggi sono soprattutto per la donna perché la comunione le assicura una certa tutela economica, soprattutto nel caso di crisi matrimoniale; semplifica l’amministrazione dei beni; contribuisce a cementare l’unità famigliare: la comunione rende tuttavia più difficile la disponibilità e la circolazione dei beni; rende più complicata la situazione nell’ipotesi di crisi matrimoniale

SEPARAZIONE

Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne ha il godimento e l’amministrazione (i beni acquistati prima del matrimonio sono sempre esclusi).
I beni di cui nessun coniuge può provare, con ogni mezzo, la proprietà esclusiva si presumono di proprietà comune in pari quota per entrambi.
Ciascuno dei coniugi può avere la procura (anche per scrittura privata) ad amministrare i beni dell’altro coniuge, ma ha l’obbligo di rendergli conto dei frutti del suo operato e di rendergli tutto ciò che ha ricevuto.

Si costituisce all’atto della celebrazione del matrimonio, per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene annotata in margine  all’atto di matrimonio.

Rende più facile la disponibilità e la circolazione dei beni; semplifica la situazione nell'ipotesi di crisi matrimoniali; lascia meno tutelata la parte più "debole" (generalmente la donna)

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