| COMUNIONE
Si instaura tra i coniugi
per il solo fatto del matrimonio, dal momento della
celebrazione;
quindi non va esplicitamente dichiarato, ma può sorgere
anche successivamente, se i coniugi che hanno optato
per la separazione decidono, con apposita convenzione
(atto pubblico), di passare alla comunione. Non è
universale, perché ne sono escluse varie categorie
di beni; è vincolata, nel senso che ciascun coniuge
perde rispetto ai beni oggetto e della comunione la
sua autonomia, sicchè non può acquistare un bene esclusivamente
per sé (salvo eccezioni previste dalla legge), non
può disporre da solo dei beni comuni, non può acquistare
beni a quote disuguali con l’altro coniuge,non si
limita alla contitolarità di titoli di godimento,
ma si estende all’acquisto di nuovi beni o all’assunzione
di obbligazioni, e può comprendere la titolarità di
diritti di credito.
I vantaggi sono soprattutto
per la donna perché la comunione le assicura una certa
tutela economica, soprattutto nel caso di crisi matrimoniale;
semplifica l’amministrazione dei beni; contribuisce
a cementare l’unità famigliare: la comunione rende
tuttavia più difficile la disponibilità e la circolazione
dei beni; rende più complicata la situazione nell’ipotesi
di crisi matrimoniale
SEPARAZIONE
Ciascun
coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni
acquistati durante il matrimonio, e ne ha il godimento
e l’amministrazione (i beni acquistati prima del matrimonio
sono sempre esclusi).
I beni di cui nessun coniuge può provare, con ogni
mezzo, la proprietà esclusiva si presumono di proprietà
comune in pari quota per entrambi.
Ciascuno dei coniugi può avere la procura (anche per
scrittura privata) ad amministrare i beni dell’altro
coniuge, ma ha l’obbligo di rendergli conto dei frutti
del suo operato e di rendergli tutto ciò che ha ricevuto.
Si
costituisce all’atto della celebrazione del matrimonio,
per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene
annotata in margine
all’atto di matrimonio.
Rende più facile la
disponibilità e la circolazione dei beni; semplifica
la situazione nell'ipotesi di crisi matrimoniali;
lascia meno tutelata la parte più "debole"
(generalmente la donna)
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